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IMU

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è un’imposta comunale che ha ad oggetto gli immobili. È entrata in vigore dall’1/1/2012. Sostituisce:
– l’Ici,
– l’Irpef sui redditi fondiari (anche se in alcune situazioni l’immobile rimane imponibile nella misura del 50%),
– le relative addizionali comunale e regionale sui redditi fondiari e dei fabbricati non locati,
– la Tasi.

Ciascun Comune determina le aliquote sulla base delle quali il contribuente è tenuto a versare l’imposta e, in accordo con le norme di legge, le agevolazioni e detrazioni per la casa di abitazione.

A decorrere dal 2020, essendo stata soppressa la TASI, l’IMU rimane l’unica tassa il cui presupposto è il possesso di immobili: i comuni probabilmente procederanno ad un aumento di aliquote, nei limiti consentiti, per recuperare gli importi che perderanno con la soppressione della Tasi.

Chi deve pagare

Devono versare l’Imposta Municipale Unica tutti coloro che sono titolari di diritti reali su beni immobili, con ciò intendendosi: i fabbricati, i terreni agricoli, le aree edificabili. Sono titolari di diritti reali:

  • il proprietario, nonché
  • i titolari di usufrutto,
  • i titolari di diritto d’abitazione (*),
  • i titolari di enfiteusi,
  • i titolari di diritto di superficie
  • locatari di contratti di locazione finanziaria.

A decorrere dal 2014 l’abitazione principale non è più soggetta ad IMU fatta eccezione per gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende: “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

(*)
il diritto d’abitazione è quello spettante al coniuge superstite sulla casa coniugale o al coniuge separato in caso gli sia attribuito l’uso della casa.

IMU IMMOBILI IN COMODATO USO – RIDUZIONE

Le norme prevedono una riduzione del 50% della base imponibile (e quindi dell’imposta) a fini Imu, disciplinata dall’articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche nel caso degli immobili, dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori). Sono in ogni caso esclusi quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso)

Questi i presupposti, molto stringenti, per godere del beneficio:

  • redazione e registrazione di contratto di comodato (si segnala di procedere velocemente a tale adempimento per non perdere la possibilità di usufruire di tale agevolazione già nell’anno in corso)
  • il comodante (concedente) deve possedere un solo immobile in Italia, e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.
  • tale fabbricato deve essere adibito ad abitazione principale (quindi con residenza) del comodatario
  • in alternativa il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, purché sia adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

Per beneficiare della presente agevolazione è necessario che sia presentata dichiarazione al Comune per segnalare il possesso dei requisiti.

IMU – RIDUZIONE PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

La legge di stabilità introduce una riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.

Quanto si paga

BASE IMPONIBILE IMU

La base imponibile IMU è calcolata applicando i seguenti parametri.

Per i fabbricati, all’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5% (ex art. 3, comma 48, L. 662/1996), si applicano i seguenti moltiplicatori:

Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (esclusa A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D 60 (65 dal 2013)

Per i terreni agricoli, all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto si applica uno specifico moltiplicatore 130.

Per i terreni edificabili la base imponibile è individuata nel valore venale in comune commercio.

ALIQUOTE IMU

Ciascun comune determina la misura delle aliquote che intende applicare alle varie fattispecie di immobili.

Quando si paga

L’imposta deve essere versata in due rate con le seguenti scadenze:

  • 17 giugno 2024 (1a rata)
  • 16 dicembre 2024 (2a rata)

ATTENZIONE

L’imposta si versa per l’anno in corso. Ne consegue che, nel caso di acquisto di immobili
a qualsiasi titolo (ad esempio compravendita, donazione, successione) l’obbligo del pagamento scatta in occasione della chiusura del semestre successivo all’acquisto.

AD ESEMPIO:
– Nel caso in cui l’acquisto avvenga nell’aprile 2024, l’acquirente sarà tenuto al versamento dell’imposta già entro la fine del mese di giugno 2024;
– analogamente un acquisto che avvenga nel settembre 2024 obbliga il titolare al versamento dell’imposta già entro il 16 dicembre 2024.

Come si paga

L’imposta dovrà essere versata tramite modello F24, pagabile in Posta o Banca.

Dichiarazione IMU

Determinate variazioni relative agli immobili (ad esempio avvenuta variazione del valore di un’area edificabile) obbligano alla presentazione di una dichiarazione IMU al comune in cui sono ubicati gli immobili stessi. Tali situazioni vanno segnalate al comune tramite la dichiarazione IMU.

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la variazione da segnalare.

Documenti necessari per IMU

Documenti necessari per la compilazione dei modelli di versamento F24 Imu e per l’eventuale
dichiarazione Imu.

Elenco documenti

  • ATTO NOTARILE
    nel caso di acquisto o cessione per compravendita,  fornire copia dell’atto notarile;
  • ATTO DI SUCCESSIONE
    nel caso di acquisto mortis causa (per successione), fornire copia dell’atto di successione;
  • VALORE AREA EDIFICABILE
    nel caso in cui l’immobile in questione consista in un’area edificabile, consigliamo di rivolgersi prima all’ufficio ICI/IMU del comune interessato e richiederne il valore.