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Imposta di successione

La legge 24 novembre 2006 n. 286 e la legge 27 dicembre 2006 n. 299 (Legge Finanziaria) hanno ripristinato l’imposta di successione e, fatte salve le modifiche introdotte, ha trovato nuovamente applicazione il D.Lgs. n. 346/1990 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001; le relative aliquote sono diversificate a seconda di chi sia il beneficiario del trasferimento.

DECORRENZA

Tale regime trova applicazione per le successioni apertesi a partire dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006.

Obbligo di presentazione

Questi i casi in cui si rende necessaria la presentazione della dichiarazione:

  • il coniuge ed il parente in linea retta non sono tenuti alla presentazione qualora l’asse ereditario non includa beni immobili e i beni mobili (denaro, titoli, azioni, ecc.) non superino l’importo di € 100.000,00 (limite così modificato dal D.Lgs n. 175/14)
  • gli altri soggetti sono sempre tenuti alla presentazione non godendo di alcuna esclusione
  • in ogni caso vi è per tutti l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione ogniqualvolta l’eredità comprenda beni immobili; tali beni sono assoggettati ad imposta (imposta catastale, ipotecaria, imposta di bollo e tassa ipotecaria) tramite autoliquidazione dei tributi dovuti.

Aliquote applicabili e franchigie

La misura dell’imposta di successione varia a seconda della linea e del grado di parentela intercorrente tra il de cuius ed il beneficiario del trasferimento.

L’imposta si applica nel modo seguente, in base a quanto disposto dall’art. 48, della legge 24 novembre 2006 n. 286, così come corretta dalla 27 dicembre 2006 n. 299:

  • i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta (ad esempio, il figlio e il padre) scontano l’imposta al 4%, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 €;
  • i trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle scontano l’imposta del 6%, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 €;
  • i trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado (ad esempio, il cugino), degli affini in linea retta (ad esempio, la suocera) e degli affini in linea collaterale fino al 3° grado (ad esempio, lo zio della moglie), scontano l’imposta al 6%, senza franchigia;
  • i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti scontano l’imposta all’8% senza franchigia.
  • IMPORTANTE: qualora il trasferimento sia a favore di soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, viene riconosciuta una franchigia pari a 1.500.000 €.

L’imposta è determinata e liquidata dagli uffici finanziari.

Presentazione dichiarazione di successione

A norma dell’art. 28 del D.Lgs. n. 346/1990, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • i chiamati all’eredità ed i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
  • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
  • gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari.

Ove gli eredi siano in numero superiore ad uno, possono presentare una sola dichiarazione di successione, anche se l’ammontare dell’imposta è determinato con riferimento alle singole quote ereditarie.

Pagamento delle imposte

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione gli eredi devono provvedere al pagamento delle imposte in autoliquidazione. Tali imposte (imposta ipotecaria e catastale) sono dovute soltanto nel caso in cui la successione contenga anche immobili che vengono trasferiti agli eredi. Il pagamento avviene tramite addebito sul conto corrente indicato dagli eredi, ed avviene contestualmente all’invio telematico della successione.
Qualora sia dovuta anche imposta di successione, per superamento della franchigia o perché, visto il grado di parentela, la franchigia non è prevista, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a distanza di uno o due anni liquida l’imposta. L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento della stessa resta solidalmente a carico degli eredi, che sono tenuti al pagamento dell’ammontare complessivamente dovuto da loro stessi e dai legatari. Ciò significa che ad ogni erede viene liquidata l’imposta complessivamente dovuta per la successione ma che la somma andrà pagata solo una volta; uno degli eredi provvederà quindi al pagamento il cui importo complessivo verrà poi ripartito tra i soggetti debitori.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata

  • entro 12 mesi dalla data del decesso.

Documenti necessari per la successione

Documenti necessari per la redazione della Dichiarazione di successione

Elenco documenti

  • CERTIFICATO DI MORTE o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
  • CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA del defunto alla data della morte o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
  • CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA degli eredi o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell’atto di notorietà o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, rilasciata dall’erede che presenta la dichiarazione in cui sono indicate gli estremi dell’atto di morte, gli eredi ed il tipo di Successione (legittima o testamentaria)
  • CERTIFICATO di MATRIMONIO (o estratto)
    da cui risulti il regime patrimoniale dei coniugi (se il defunto era coniugato)
  • CODICI FISCALI
    fotocopia tesserini codici fiscali del defunto e degli eredi
  • DOCUMENTI D’IDENTITÀ
    documenti di tutti gli eredi
  • IBAN CONTO CORRENTE EREDE/I
    tale dato è necessario in quanto con la nuova dichiarazione di successione telematica il pagamento delle imposte avviene anch’esso telematicamente; la somma viene addebitata direttamente sul conto corrente indicato
  • BENI MOBILI
    Certificati della/e banca/e attestante la consistenza del patrimonio mobiliare del defunto (conti correnti, titoli, azioni, fondi comuni, ecc.) alla data del decesso
  • BENI IMMOBILI – certificati catastali
    certificati catastali dei beni oggetto della dichiarazione

  • BENI IMMOBILI – atti di acquisto
    copia dell’atto di acquisto del/degli immobili oggetto della successione (compravendita, donazione, precedenti dichiarazioni di successione).
  • TERRENI – destinazione urbanistica
    nel caso in cui l’asse ereditario includa dei terreni è opportuno fornire un certificato di destinazione urbanistica

  • DONAZIONI AGLI EREDI O LEGATARI
    Documentazione relativa alle donazioni da parte del de cuius a favore degli eredi o legatari. Tali donazioni possono essere relative a beni immobili ma anche a beni mobili.
  • AZIENDE
    dichiarazione del valore imponibile, pari al patrimonio netto contabile
  • PASSIVITÀ
    è possibile dedurre dall’attivo ereditario le spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per ricoveri, medicinali e protesi a favore del defunto.

NEL CASO IN CUI…

  • TESTAMENTO (originale)
    nel caso in cui il defunto abbia lasciato testamento sarà necessario procedere alla sua pubblicazione tramite atto notarile. L’atto di pubblicazione va fornito in originale (in duplice copia nel caso in cui nella successione vi siano immobili).
  • MINORI
    nel caso in cui vi siano eredi minorenni, occorre redigere un inventario dei beni e richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare.

     

    A tal fine, portare i seguenti certificati:

    • certificato di morte,
    • certificato di stato di famiglia,
    • estratto dell’atto di nascita del minore.